Scritto da ArancioMacchia nel giorno di giovedì, 21 dicembre 2006
, alle ore 17:26
Tale definizione –di cui si sottolinea l’aspetto precettivo- sarebbe stata successivamente trasposta dal campo del diritto pubblico a quello del diritto privato, ove venne usata per indicare una delle particolari pattuizioni che possono aggiungersi ai vari contratti.
Questa traslitterazione del termine sembra trovare ulteriore conferma nella letteratura romanistica, allorché si fa notare che il termine pactum non indicava unicamente un accordo obbligatorio diverso dalla stipulatio, ma altresì qualche singola clausola contrattuale, sinonimo della quale poteva anche essere lex, posto che leges contractus sono i patti, di cui consta o che si aggiungono al contratto.
Da questo profilo sembrerebbe quindi emergere una forte analogia tra una prescrizione della lex e la lex stessa, intesa come componente strutturale dell’atto negoziale, dato che il legem dicere può riferirsi (anche) alla tematica del contratto, essendo anzi, caratteristico dei giuristi romani di quest’epoca (I sec. a.C.) riferirsi alle clausole contrattuali come leges contractus in modo più frequente di quanto non accada ai giuristi di epoche successive.
Questa traslitterazione del termine sembra trovare ulteriore conferma nella letteratura romanistica, allorché si fa notare che il termine pactum non indicava unicamente un accordo obbligatorio diverso dalla stipulatio, ma altresì qualche singola clausola contrattuale, sinonimo della quale poteva anche essere lex, posto che leges contractus sono i patti, di cui consta o che si aggiungono al contratto.
Da questo profilo sembrerebbe quindi emergere una forte analogia tra una prescrizione della lex e la lex stessa, intesa come componente strutturale dell’atto negoziale, dato che il legem dicere può riferirsi (anche) alla tematica del contratto, essendo anzi, caratteristico dei giuristi romani di quest’epoca (I sec. a.C.) riferirsi alle clausole contrattuali come leges contractus in modo più frequente di quanto non accada ai giuristi di epoche successive.
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